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Sez. 5, Sentenza n. 6673 del 18/11/1987 Ud. (dep. 06/06/1988) Rv. 178533 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178533-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE.*

Ai fini della circostanza attenuante preveduta dall'ultimo comma dell'art. 219 legge fallimentare, il danno direttamente cagionato dai fatti di bancarotta non necessariamente corrispondente all'entità della massa passiva o alla differenza tra attivo e passivo va valutato tenendo conto del pregiudizio arrecato ai creditori, considerati non singolarmente, bensì collettivamente, cioè come massa di soggetti titolari di diritto di credito. (V mass n 173567; (V mass n 111689).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)