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Sez. 1, Sentenza n. 8164 del 28/08/1997 (Rv. 507266 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI | Pegno irregolare - Esercizio in sede fallimentare della prelazione correlata allo stesso - Condizioni - Previa ammissione al passivo del credito per il cui soddisfacimento dovrebbe esercitarsi la prelazione stessa - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507266-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI

L'art. 53, primo comma, della legge fall. concerne anche il pegno irregolare, e pertanto costituisce condizione dell'esercizio della prelazione correlata a tale tipo di pegno nel corso del fallimento la previa ammissione al passivo del credito per il cui soddisfacimento dovrebbe esercitarsi la prelazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)