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Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 22/02/1999 (Rv. 523465 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Revocatoria fallimentare di crediti oggetto di deposito cauzionale - Qualificazione della garanzia come irregolare - Impugnazione della sentenza di rigetto ai sensi dell'art. 53 C. F. - Impugnazione implicita della qualificazione giuridica della garanzia - Esclusione - Antecedente logico necessario della questione sulla previa verifica del credito garantito - Insussistenza - Conseguenze - Preclusione del riesame della qualificazione (art. 329 cod. proc. civ.).
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523465-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE

La qualificazione del deposito cauzionale di danaro e titoli di Stato, costituiti da una società, successivamente posta in l.c.a., a garanzia dei crediti esercitabili da un'altra nei suoi confronti in via di regresso (nella specie come irregolare, e perciò non ostativo alla compensazione tra il credito dell'U.C.I., per indennizzi derivati da sinistri stradali provocati all'estero con veicoli assicurati con la detta società, e il credito di questa alla restituzione del danaro, compreso il "tantundem" dei titoli alla scadenza), non è più riesaminabile dal giudice del gravame, per effetto dell' art. 329 cod. proc. civ., se la sentenza di rigetto della revocatoria fallimentare dei crediti oggetto di deposito è stata impugnata per violazione dell'art. 53 C.F., perché, non essendo la qualificazione della garanzia antecedente logico necessario rispetto alla questione relativa alla necessità o meno di verificare preliminarmente il credito, non è implicita nell'impugnazione proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 1851

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)