Sez. 1, Sentenza n. 5115 del 09/11/1978 (Rv. 394868 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - BENEFICI FISCALI - ESENZIONE DECENNALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - IMPRESA ALBERGHIERA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LEGGE N 526 DEL 1961 - PORTATA INTERPRETATIVA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - BENEFICI FISCALI - ESENZIONE DECENNALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - IMPRESA ALBERGHIERA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LEGGE N 526 DEL 1961 - PORTATA INTERPRETATIVA.*
L'esenzione decennale dalle imposte sul reddito, prevista dallo art 8 della legge 29 luglio 1957 n 635 con riguardo alle "nuove piccole industrie" che vengano a sorgere nelle zone depresse indicate dalla legge stessa, non distingue fra le attivita imprenditoriali rivolte alla produzione di beni e quelle dirette alla produzione di servizi. Detta esenzione, pertanto, opera nei confronti delle imprese alberghiere che presentino le indicate caratteristiche, anche prima dell'entrata in vigore della successiva legge 13 giugno 1961 n 526, la quale, nel contemplarne espressamente la estensione alle imprese alberghiere, ha portata interpretativa e non innovativa. (V 166/75, mass n 373342; (V 1244/70, mass n 346907).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 13/06/1961 num. 526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)