Sez. 1, Sentenza n. 1244 del 07/09/1970 (Rv. 346907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI<- IN GENERE - ESENZIONI PREVISTE DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - ESTENSIONE AGLI ALBERGHI.*
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI<- IN GENERE - ESENZIONI PREVISTE DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - ESTENSIONE AGLI ALBERGHI.*
L'esenzione decennale dalle imposte dirette sui redditi, prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635, per 'le nuove piccole industriè che vengano a sorgere nelle localita economicamente depresse, di cui alla predetta legge, comprende le industrie alberghiere percio ha carattere interpretativo la norma successivamente emanata in materia con l'art 1 della legge 13 giugno 1961, n 526, che tale esenzione ha dichiarato applicabile alle nuove imprese alberghiere. (Conf 1570, 68, mass n 333300).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1961 num. 526 art. 1, Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)