Sez. U, Sentenza n. 8050 del 02/11/1987 (Rv. 455722 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - VALIDITÀ - SPECIFICAZIONE DELLE REGOLE SUL NUMERO, LA MINIMA DEGLI ARBITRI E LE MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DETTATE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - VALIDITÀ - SPECIFICAZIONE DELLE REGOLE SUL NUMERO, LA MINIMA DEGLI ARBITRI E LE MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DETTATE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine della validità ed operatività di clausola compromissoria per arbitrato estero, secondo le previsioni della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), l'esigenza della specificazione delle regole sul numero, la nomina degli arbitri e le modalità del relativo procedimento deve ritenersi soddisfatta quando la clausola medesima rinvii alle norme dettate in proposito da organizzazioni internazionali riconosciute od accettate dalle categorie cui appartengono i contraenti (nella specie, camera internazionale di commercio di Parigi). (V 7497/83, mass n 432102).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 1, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)