diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5896 del 12/06/1998 (Rv. 516435 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Inizio del procedimento - Superamento dell'anno dalla notizia del fatto - Improcedibilità - Configurabilità - Consenso dell'incolpato - Esclusione - Applicabilità art. 152 cod. proc. pen. previgente - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516435-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

A norma dell'art. 59, comma quinto del d.P.R. n. 916 del 1959, come modificato dall'art. 12 della legge n. 1 del 1981, l'azione disciplinare a carico di magistrati non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare. La declaratoria di improcedibilità per essere iniziato il procedimento oltre il termine indicato non necessita del consenso dell'imputato, atteso che si versa in tema di preclusione a che si pervenga ad una decisione di merito e non di estinzione della procedura come previsto dal comma 8 del medesimo art. 5, nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1 del 1981, che prevede appunto il consenso dell'incolpato. Essendo improcedibile l'azione non trova, poi, neppure applicazione l'art. 152 del previgente codice di procedura penale.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)