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Sez. U, Sentenza n. 3935 del 10/06/1988 (Rv. 459110 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SUPERAMENTO DEL TERMINE PREVISTO - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONSENSO DELL'INCOLPATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459110-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SUPERAMENTO DEL TERMINE PREVISTO - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - CONSENSO DELL'INCOLPATO - NECESSITÀ.*

L'Estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati, contemplata dall'art. 12 quarto comma della legge 3 gennaio 1981 n. 1, per la comunicazione oltre il termine di un anno del decreto di fissazione dell'udienza di discussione davanti alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, postula che "l'incolpato vi consenta", e, pertanto, non si verifica ove egli, comparendo a detta udienza, manifesti una volontà contraria, chiedendo espressamente una pronuncia sul merito dell'addebito.*

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)