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Sez. U, Sentenza n. 2626 del 22/02/2002 (Rv. 552471 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fissazione dell'udienza di discussione - Superamento del termine previsto - Estinzione del procedimento - Consenso dell'incolpato - Necessità - Revocabilità del consenso "secundum eventum" - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552471-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati - contemplata dall'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, sostituito dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - per la comunicazione oltre il termine di un anno del decreto di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare del CSM, postula che "l'incolpato vi consenta", e, pertanto, non si verifica ove questi, comparendo a detta udienza, manifesti una volontà contraria, chiedendo espressamente una pronuncia sul merito dell'addebito; la volontà in ordine allo svolgimento del giudizio, una volta manifestata, è irrevocabile, sicché l'incolpato non può negare per la prima volta il suo consenso a detto svolgimento con il ricorso per cassazione proposto contro la decisione della sezione disciplinare pronunciata a conclusione di esso.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)