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Sez. 5, Sentenza n. 10347 del 01/07/2003 (Rv. 564691 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle controversie di valutazione ex art. 31 del D.L. n. 429 del 1982 - Ammissione al beneficio - Condizioni - Pendenza di controversia valutativa - Necessità - Attività dell'amministrazione finanziaria - Natura vincolata - Conseguenze - Dovere di accertare le violazioni della normativa anche in sede di riesame della pratica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564691-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'ammissione al beneficio della definizione delle controversie in materia, fra l'altro, di imposta di successione, previsto dall'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), presuppone sia la pendenza del rapporto tributario, sia che esso riguardi una controversia di valutazione, restando l'ammissione stessa preclusa in caso di definitività dell'accertamento dell'Ufficio. Nè assume rilievo, in contrario, il comportamento dell'Ufficio che, dopo aver, in un primo momento, ritenuto ammissibile l'istanza di condono, abbia successivamente negato il beneficio per insussistenza dei relativi presupposti, atteso che l'amministrazione, trattandosi di attività vincolata, ha il dovere di accertare le violazioni normative anche in sede di riesame della pratica, modificando le determinazioni erroneamente assunte.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)