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Sez. 5, Sentenza n. 10104 del 11/07/2002 (Rv. 555662 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Operatività - Poteri dell'amministrazione finanziaria - Erronea positiva comunicazione al giudice - Successiva segnalazione contraria - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555662-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria è un'attività vincolata, diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di operatività rigorosamente stabiliti dalle norme di favore, sicché, qualora per errore venga in un primo momento comunicata al giudice una risposta positiva al riguardo, non sussiste alcuna preclusione - salvi gli effetti della decadenza e della prescrizione - a che la stessa amministrazione segnali successivamente (con valutazione soggetta, ovviamente, al controllo giurisdizionale) l'esistenza di un elemento ostativo all'operatività del condono, con possibilità di revoca, da parte del giudice, dell'ordinanza di estinzione del giudizio, eventualmente già emessa ai sensi dell'art. 48 o dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)