Sez. 5, Sentenza n. 4698 del 02/04/2002 (Rv. 553451 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Avviso di accertamento - Sua notifica dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 - Dichiarazione di condono - Presentazione sulla base di detto avviso - Iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta sulla base del condono - Impugnabilità della stessa in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale (sentenza n. 175 del 1986) dell'art. 16 di detto D.L. - Esclusione - Fondamento - Rapporto esaurito.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'efficacia retroattiva della declaratoria di parziale incostituzionalità (con sentenza n. 175 del 1986) dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516), nella parte in cui consentiva la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore di detto D.L., è invocabile solo se si sia aperta o possa essere aperta contestazione giudiziale rivolta a denunciare l'illegittimità dell'atto impositivo; detta efficacia "ex tunc", pertanto, non opera allorché il contribuente non abbia impugnato gli avvisi di rettifica e si sia limitato a presentare dichiarazione di condono sulla base dei dati accertati dall'Ufficio, non bastando, al riguardo, la successiva impugnazione del ruolo, stante l'impossibilità di far valere con detta impugnazione vizi inficianti atti presupposti ritualmente portati a conoscenza del medesimo contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)