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Sez. 2, Sentenza n. 2810 del 08/06/1999 Cc. (dep. 15/07/1999) Rv. 214258 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Provvedimento del p.m. che nega la sospensione dell'esecuzione - Impugnabilità - Esclusione - Incidente davanti al giudice dell'esecuzione - Esperibilità.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214258-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova in casi particolari (art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), avverso il provvedimento del pubblico ministero che rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena non è esperibile alcuna impugnazione, ma può essere proposta richiesta di incidente davanti al giudice dell'esecuzione, che deve pronunciarsi osservando le garanzie proprie del procedimento di cui all'art. 666 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)