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Sez. 2, Sentenza n. 379 del 05/02/1966 (Rv. 320734 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - ASSEGNI PAGATI INDEBITAMENTE AL DIPENDENTE - AZIONE DI RIPETIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320734-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - ASSEGNI PAGATI INDEBITAMENTE AL DIPENDENTE - AZIONE DI RIPETIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI E LIMITI.*

Nel sistema delle leggi in materia di assegni familiari e debitore degli assegni nei confronti del lavoratore la cassa unica e, per essa l'INPS, mentre e legittimato a conseguirli lo stesso prestatore d'opera. Trattasi di un rapporto diretto che discende dal carattere presidenziale degli assegni familiari, nonche dalla instaurazione automatica del vincolo previdenziale. Da esso consegue anzitutto il principio secondo il quale il datore di lavoro e privo di legittimazione passiva nella Azione proposta dal lavoratore per ottenere la corresponsione degli assegni familiari. Il datore di lavoro, tuttavia, si inserisce in detto rapporto, senza modificarne gli aspetti sostanziali dell'immediatezza e dell'automatismo, con il compito di anticipare al prestatore d'opera il pagamento degli assegni, salvo rimborso da parte dell'istituto, compito affidatogli con lo scopo, a carattere pubblicistico, di agevolare lo svolgimento del servizio e il cui espletamento non e inquadrabile negli schemi di istituti di diritto privato a carattere negoziale- come il mandato o la delegazione -. Nel caso di ripetizione di assegni pagati indebitamente, l'accipiens dell'indebito si identifica nel prestatore d'opera, cui sono pervenuti sia pure tramite il datore di lavoro, gli assegni non dovuti. In astratto, quindi, legittimato passivo dell'Azione di recupero svolta dall'istituto sarebbe il prestatore d'opera. Tuttavia la legge - art 24 tu 30 maggio 1955, n 797- prevede che dette somme, corrisposte indebitamente, siano trattenute sugli assegni da corrispondersi ulteriormente e su ogni credito derivante dal rapporto di lavoro, cosi attribuendosi al datore di lavoro un'ulteriore mansione, che ne giustifica la legittimazione passiva di fronte all'Azione dell'istituto. Ma questa legittimazione del datore di lavoro non sussiste in ogni caso, perche viene meno quando la cessazione del rapporto di lavoro non gli consentirebbe piu di svolgere quel compito di recupero degli assegni non dovuti. (Conf 240/63, 2445/58 sulla prima parte; Cfr 533/62; Conf 1994/65 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)