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Sez. L, Sentenza n. 19261 del 20/08/2013 (Rv. 628390 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Corresponsione - Sostituzione del datore di lavoro all'ente previdenziale - Conseguenze - Prestazioni indebitamente erogate al dipendente - Recupero delle somme - Soggetto onerato - Datore di lavoro - - Modalità.
Stato
decisa il 2013-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628390-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti (compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e versando cosi la sola eccedenza); ne deriva che, in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)