Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 30/07/1968 (Rv. 335317 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - AZIONE DEL LAVORATORE- LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - AZIONE DEL LAVORATORE- LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Il datore di lavoro e privo di legittimazione passiva nell'Azione proposta dal lavoratore per ottenere gli assegni familiari, dovendo della corresponsione di essi rispondere nei confronti del prestatore d'opera direttamente l'INPS. (V. N. 379-66, massima n. 320734).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)