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Sez. L, Sentenza n. 3456 del 22/04/1997 (Rv. 503849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione - Da parte di soggetti professionalmente esercenti attività di impresa - Configurabilità - Estremi.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Anche un'impresa che operi regolarmente nel mercato con apporto di capitali, macchine ed attrezzature può porre in essere, in concreto, una attività di intermediazione di manodopera, vietata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, allorquando, in particolare, si limiti a fornire suoi dipendenti perché possano essere utilizzati unitamente a quelli dell'impresa appaltante in specifiche lavorazioni in relazione alle quali la fornitrice di manodopera non assume alcuna responsabilità.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)