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Sez. L, Sentenza n. 2643 del 20/04/1985 (Rv. 440441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - DA PARTE DI SOGGETTI CHE PROFESSIONALMENTE ESERCITANO ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE CONSISTENTE NELL'ASSUNZIONE DI REGOLARI APPALTI DI OPERE O SERVIZI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - DA PARTE DI SOGGETTI CHE PROFESSIONALMENTE ESERCITANO ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE CONSISTENTE NELL'ASSUNZIONE DI REGOLARI APPALTI DI OPERE O SERVIZI - AMMISSIBILITÀ.*

La violazione del divieto d'intermediazione od interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 può essere commessa anche da soggetti che professionalmente esercitino un'attività imprenditoriale consistente nell'assunzione di regolari appalti di opere o servizi, in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che in un determinato caso concreto essi pongano in essere un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente oggetto la fornitura di "forza-lavoro" anziché di un Opus. Pertanto, alla stregua della lettera e della ratio della norma, lo status professionale del soggetto che riceve l'appalto è circostanza di per se stessa irrilevante ai fini dell'esclusione o dell'affermazione della violazione del divieto anzidetto, dovendo la relativa indagine essere condotta con riferimento agli aspetti peculiari dei singoli casi concreti.*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)