Sez. U, Sentenza n. 15 del 26/10/1985 Cc. (dep. 21/11/1985) Rv. 171134 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - CON VIOLENZA - CANCELLAZIONE DALLO ORDINAMENTO PER EFFETTO DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RAVVISABILITÀ DEL REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.*
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - CON VIOLENZA - CANCELLAZIONE DALLO ORDINAMENTO PER EFFETTO DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RAVVISABILITÀ DEL REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.*
I reati militari di insubordinazione ex art. 186 cod. pen. militare pace, salvo quello commesso mediante omicidio, sono stati cancellati dall'ordinamento per effetto delle sentenze 26 del 1979 e 103 del 1982 della Corte costituzionale. In caso di violenza usata da un militare contro un superiore nell'Esercizio di una pubblica funzione è configurabile il reato comune di resistenza a pubblico ufficiale. (Conf mass n 164857 Sezioni Unite; (contra mass n 162371 Sezioni Unite; (vedi però la legge 26 novembre 1985 n. 689 che ha reintrodotto le figure criminose militari di insubordinazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)