Sez. U, Sentenza n. 13 del 26/11/1983 Cc. (dep. 27/01/1984) Rv. 162371 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA CONSISTENTE NELL'OMICIDIO TENTATO O PRETERINTENZIONALE E NELLE ALTRE FORME PREVISTE DAL C.P.M.P. - CADUCAZIONE PER EFFETTO DELLE DECISIONI COSTITUZIONALI N. 26 DEL 1979 E N. 103 DEL 1982 - ESCLUSIONE - INCIDENZA DEI PRONUNCIATI COSTITUZIONALI UNICAMENTE SUL REGIME SANZIONATORIO - SANZIONI APPLICABILI - GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MILITARE - SUSSISTENZA.*
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA CONSISTENTE NELL'OMICIDIO TENTATO O PRETERINTENZIONALE E NELLE ALTRE FORME PREVISTE DAL C.P.M.P. - CADUCAZIONE PER EFFETTO DELLE DECISIONI COSTITUZIONALI N. 26 DEL 1979 E N. 103 DEL 1982 - ESCLUSIONE - INCIDENZA DEI PRONUNCIATI COSTITUZIONALI UNICAMENTE SUL REGIME SANZIONATORIO - SANZIONI APPLICABILI - GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MILITARE - SUSSISTENZA.*
Le sentenze del 24 maggio 1979, n. 26, e del 27 maggio 1982, n. 103, della Corte costituzionale, relative agli artt. 186 e 189 C.P.m.P., non hanno riguardo alla sussistenza giuridica delle varie fattispecie di insubordinazione ivi previste, quali reati militari, afferendo esclusivamente al regime sanzionatorio. Ne deriva che non risultano modificate - quanto al nucleo precettivo - le ricordate fattispecie di insubordinazione con violenza consistente nell'omicidio tentato o preterintenzionale e nelle altre forme contemplate dal combinato disposto degli artt. 186 e 43 C.P.m.P., dovendo soltanto applicarsi ad esse la sanzione della legge penale comune, ovvero nei congrui casi di quella speciale militare per fattispecie delittuose che con l'insubordinazione abbiano in comune almeno in parte il bene giuridico tutelato e cioè la sanzione prevista dalle norme che nella legge penale comune configurano delitti contro la vita e da quelle che nella legge speciale militare configurano reati contro la persona. Ne deriva che la cognizione delle dette fattispecie di insubordinazione non può che appartenere all'autorità giudiziaria militare.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 43, Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)