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Sez. U, Sentenza n. 5655 del 26/05/1984 Ud. (dep. 15/06/1984) Rv. 164857 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - INTERPRETAZIONE - LEGGE PENALE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - FATTISPECIE IN TEMA DI NORME DICHIARATE ILLEGITTIME NELLA PARTE RELATIVA ALLE SANZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164857-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - INTERPRETAZIONE - LEGGE PENALE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - FATTISPECIE IN TEMA DI NORME DICHIARATE ILLEGITTIME NELLA PARTE RELATIVA ALLE SANZIONI.*

La sanzione da applicare ad una fattispecie che ne sia priva non può essere rinvenuta attraverso l'interpretazione analogica. In caso contrario l'interprete della legge si trasformerebbe in legislatore con marcata incidenza negativa sia sul principio di certezza sia sulla stessa efficacia determinante delle Disposizioni penali coinvolte in siffatta operazione interpretativa, diretta a correlare, con l'intervento del giudice il comportamento del soggetto attivo del reato ad una pena non costituente oggetto di specifica comminatoria legislativa. (applicazione in tema di reati militari puniti dagli artt. 186 e 189 cod. pen. mil. Pace dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte sanzionatoria con la prospettazione della possibilità di applicare a tutte le fattispecie di insubordinazione militare le sanzioni previste dalla legge penale comune).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)