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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5332 del 22/02/2019 (Rv. 652959 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Autotutela tributaria - Discrezionalità dell'amministrazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652959-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di autotutela tributaria, la decisione dell'amministrazione sull'annullamento di un atto impositivo inoppugnabile è espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappresentate dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)