Sez. 5 - , Sentenza n. 18604 del 11/07/2019 (Rv. 654513 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di revisione di interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 - Diniego - Impugnabilità - Esclusione – Autotutela tributaria – Operatività - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, poiché il rigetto dell'interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis") è atto definitivo in sede amministrativa, autonomamente impugnabile, sono inammissibili l'istanza di revisione di detto rigetto e l'impugnazione del relativo diniego, costituendo l'istanza una mera sollecitazione del potere di autotutela, il cui esercizio è discrezionale e funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)