Sez. 3, Sentenza n. 8880 del 16/06/1998 Ud. (dep. 31/07/1998) Rv. 211690 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Rinvio dell'udienza per omessa citazione della persona offesa - Costituzione alla successiva udienza - Ammissibilità - Limiti.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
La costituzione di parte civile è sempre possibile ed è legittimamente compiuta fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento. Nel caso in cui alla prima udienza sia eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, rinvii il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza è legittima la costituzione della parte civile, qualora avvenga prima dell'inizio del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 492, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)