Sez. 3, Sentenza n. 21408 del 17/04/2002 Ud. (dep. 31/05/2002) Rv. 221614 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare - Termine finale previsto a pena di decadenza - Individuazione - Conseguenze.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
Il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che, ove il giudice, senza dichiarare l'apertura della discussione, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è da considerarsi tempestiva la costituzione di parte civile che avvenga regolarmente alla successiva udienza, prima dell'apertura della discussione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)