Sez. 5, Sentenza n. 29394 del 10/05/2019 Cc. (dep. 04/07/2019) Rv. 276900 - 02
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Termine ultimo per la costituzione di parte civile - Criteri di individuazione – Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
Il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi nel momento, antecedente all'apertura del dibattimento, in cui il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e deciso le questioni sollevate ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Nella fattispecie è stata ritenuta intempestiva la costituzione di parte civile riproposta nell'udienza successiva a quella nella quale il giudice aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti e, su eccezione della difesa dell'imputato, aveva pronunciato provvedimento di esclusione della parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)