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Sez. 3, Sentenza n. 610 del 10/03/1970 (Rv. 345745 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345745-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - LIMITI - CONSEGUENZE.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni, se e vero che, a norma dell'art 1218 cod civ, la colpa del contraente inadempiente si presume, tuttavia, quando ricorrano circostanze obiettivamente e positivamente apprezzabili, idonee a far escludere tale elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non possono essere pronunciate ne la risoluzione dal contratto ne la condanna dell'inadempiente al risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)