diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 18755 del 16/04/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 239979 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO | Limiti all'esercizio del relativo diritto - Indicazione.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239979-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO

Il diritto alla controprova, garantito alle parti dall'art. 495 comma secondo cod. proc. pen., ancorchè non sottoposto al limite temporale stabilito per le prove c.d. dirette dall'art. 468, comma primo cod. proc. pen., deve essere esercitato non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento e deve porsi in specifica correlazione critico-funzionale con la prova dedotta dalla controparte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)