Sez. L, Sentenza n. 250 del 10/01/2003 (Rv. 559603 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Trasferimento, rispettivamente all'INAIL e all'IPSEMA, della titolarità dei rapporti riguardanti il personale ferroviario e quello navigante delle FFSS - Ambito applicativo - Rapporti definiti in via amministrativa entro il 31 dicembre 1995 - Nozione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato, il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti - disposto, a decorrere dal primo gennaio 1996, dall'art. 2, comma tredicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - concerne gli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1995, purché "definiti", intendendosi per tali quelli per i quali siano state definite non solo la misura della percentuale invalidante, ma anche la decorrenza. (Fattispecie in cui con sentenza passata in giudicato entro il 31 dicembre 1995 era stata accertata la percentuale della riduzione della capacità lavorativa, mentre nulla risultava da tale giudicato circa la decorrenza ed il periodo per il quale era dovuta la rendita).
Riferimenti normativi: Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)