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Sez. L, Sentenza n. 7994 del 13/06/2001 (Rv. 547447 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti riguardanti il personale ferroviario della società FF.SS. - Ambito applicativo - Prestazioni a carico dell'INAIL rispettivamente per gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 o in epoca successiva - Determinazione.
Stato
decisa il 2001-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547447-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti - disposto, a decorrere dal primo gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - deve essere inteso (tenendo conto anche del D.M. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica a carico della società Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva; b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l'istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/12/1995 num. 515 art. 4, Decreto Legge 02/04/1996 num. 180 art. 2, Decreto Legge 02/08/1996 num. 404 art. 2, Decreto Legge 01/02/1996 num. 39 art. 2, Decreto Legge 03/06/1996 num. 300 art. 2, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)