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Sez. L, Sentenza n. 7358 del 30/05/2001 (Rv. 547128 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Trasferimento, rispettivamente all'INAIL e all'IPSEMA, della titolarità dei rapporti riguardanti il personale ferroviario e quello navigante delle FF.SS. - Ambito applicativo - Rapporti definiti in via amministrativa entro il 31 dicembre 1995 con prestazioni interamente corrisposte entro la medesima data - Esclusione dal suddetto trasferimento - Instaurazione o pendenza di controversie in epoca successiva - Influenza sulla legittimazione passiva della FF.SS. SpA - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547128-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

Il trasferimento all'INAIL o all'IPSEMA (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti (definiti o non ancora definiti in sede amministrativa) aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato - disposto, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. n. 510 del 1996 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti - legge decaduti), convertito nella legge n. 608 del 1996 (che ha salvato gli effetti di tutti i DD.LL. della catena)- non riguarda quelle fattispecie nelle quali entro il 31 dicembre 1995 non soltanto l'evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che eventuali controversie relative a tali fattispecie siano state instaurate - o siano pendenti - dopo la suddetta data, permanendo per esse comunque la legittimazione passiva esclusiva della società Ferrovie dello Stato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata affermata la legittimazione passiva della FF.SS. SpA in una controversia instaurata nel giugno 1996 avverso il provvedimento di revoca - con recupero delle somme già erogate - dell'indennità temporanea interamente corrisposta nei mesi di novembre e dicembre 1995 per un infortunio sul lavoro verificatosi il 30 ottobre 1995).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 04/12/1995 num. 515 art. 4, Decreto Legge 01/02/1996 num. 39 art. 2, Decreto Legge 02/04/1996 num. 180 art. 2, Decreto Legge 03/06/1996 num. 300 art. 2, Decreto Legge 02/08/1996 num. 404 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)