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Sez. 2, Sentenza n. 14209 del 07/08/2012 (Rv. 623545 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario in materia di partecipazione a banche e società finanziarie capogruppo - Responsabilità dei componenti del collegio sindacale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623545-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), non può estendersi ai componenti del collegio sindacale la responsabilità per la violazione di cui agli artt. 19 e 139 dello stesso d.lgs. n. 385 del 1993, in materia di partecipazione in banche, società finanziarie capogruppo ed intermediari finanziari, non essendo detta violazione compresa tra quelle indicate dalla disciplina sanzionatoria applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di controllo, posta dal secondo comma del citato all'art. 144.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 19, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 139, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)