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Sez. 5, Sentenza n. 5239 del 28/02/2008 (Rv. 602219 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione disposizioni legge bancaria - Inosservanza dei doveri di controllo e ispezione dei componenti del collegio sindacale - Sanzione irrogata - Reclamo alla Corte di Appello di Roma ex art 145 d.lgs n. 385 del 1993 - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Responsabilità a titolo di dolo o colpa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602219-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai sensi degli artt. 144 e 145 della legge bancaria (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385), il componente del collegio sindacale è imputabile a titolo di dolo o di colpa per l'omesso o il difettoso compimento, cosciente e volontario, dei doveri di controllo e di ispezione di cui all'art. 2403, terzo comma, cod. civ., non diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale dell'illecito amministrativo di cui alla legge n. 689 del 1981 che esclude forme di responsabilità oggettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)