Sez. 3 - , Sentenza n. 9956 del 21/11/2019 Ud. (dep. 13/03/2020) Rv. 278545 - 03
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione - Rapporto di strumentalità o di agevolazione tra abuso di poteri o violazione di doveri e delitto – Necessità.
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione prevista dall'art. 31 cod. pen. è necessario un rapporto di strumentalità o quantomeno di agevolazione tra l'abuso di poteri o la violazione di doveri e la realizzazione del delitto. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice non è tenuto a fornire un'analitica spiegazione dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria, essendo sufficiente che dimostri di averli valutati anche con motivazione implicita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)