Sez. L, Sentenza n. 12158 del 19/08/2003 (Rv. 565998 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Provvedimento camerale in ordine all'attribuzione di quota di pensione all'ex coniuge - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazioni in ordine al difetto di motivazione sulla valutazione delle prove - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In riferimento ad una controversia avente ad oggetto il diritto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità all'ex coniuge, ex art. 9 della legge n.898 del 1970, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si contesti di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione della dichiarazione dei redditi, in quanto con tale doglianza si deduce una errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito, mentre, trattandosi di un procedimento svolto con il rito camerale il ricorso per cassazione è proponibile solo ex art. 111 Cost., e quindi unicamente per violazione di legge, sostanziale o processuale, configurabile, in relazione ai vizi della motivazione, solo in caso di motivazione del tutto mancante o inidonea ad esprimere la "ratio decidendi".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)