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Sez. 1, Sentenza n. 13860 del 24/09/2002 (Rv. 557530 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Decreto della Corte di appello in sede di reclamo - Carattere decisorio - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. per vizio di motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557530-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

Il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di legge, cui è riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la quale si configura allorché questa ultima sia materialmente omessa (cioè quando si verifichi una radicale carenza della stessa), ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa). In tali ipotesi si rende del tutto estranea qualsiasi possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)