Sez. 4, Sentenza n. 6618 del 20/02/1980 Ud. (dep. 24/05/1980) Rv. 145429 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - QUESTIONE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 25 E 102 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - ART 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - QUESTIONE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT 25 E 102 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405 in riferimento agli artt 25 e 102 della Costituzione. Invero, a seguito della modifica della natura dell'Azione civile esercitata nel procedimento penale, da considerarsi non piu accessoria alla Azione penale, il giudice penale va considerato quale giudice naturale di chi faccia valere i suoi diritti civilistici in quel procedimento; ne puo attribuirglisi qualita di giudice speciale o straordinario in quanto la disciplina dell'art 12 legge 3 agosto 1978 n 405, che ha effetto con riferimento all'applicazione non solo dell'amnistia oggetto di tale legge, ma di ogni altra amnistia sia anteriore che posteriore, non ha carattere di eccezione singolare alle regole generali.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)