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Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 24/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147687 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - DECLARATORIA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO - RATIO.*
Stato
decisa il 1980-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147687-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - DECLARATORIA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGO - RATIO.*

La mancata comparizione, in Sede di giudizio per Cassazione, delle parti civili costituite, non impedisce - quando nei confronti dello imputato e stata, dal giudice di merito, pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile - alla Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, di decidere egualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (la Cassazione ha chiarito che per il principio dell'immanenza della Costituzione di parte civile, sancito dall'art 92 del codice di procedura penale, tale mancata comparizione, non compresa nei casi prescritti dall'art 102 dello stesso codice, non equivale a revoca della precedente Costituzione). (in senso sostanzialmente conforme, V mass n 144137; V, altresi, mass n 145429).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)