Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014 (Rv. 634025 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Disciplina dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Detrazione o rimborso dell'IVA assolta sulle operazioni passive - Condizioni - Concreta inerenza e strumentalità del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, in base alla disciplina dettata dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, ai fini della detrazione o del rimborso dell'imposta assolta sulle operazioni passive (come gli acquisti di beni) non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata. Ne consegue che la compatibilità dell'operazione con l'oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, della cui dimostrazione è onerato il contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)