Sez. 5, Sentenza n. 16697 del 03/07/2013 (Rv. 627059 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Società di capitali - Acquisti di beni ed operazioni passive - Detraibilità dell'imposta - Condizioni - Qualità di impresa del soggetto - Sufficienza - Esclusione - Operazione commerciale - Inerenza e strumentalità rispetto all'attività imprenditoriale - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono da considerare in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, in ordine invece agli acquisti di beni, ed in generale alle operazioni passive, non è sufficiente, ai fini della detraibilità dell'imposta, che la qualità d'imprenditore societario risulti da elementi meramente formali, (quali l'iscrizione nel registro delle imprese e la titolarità della partita IVA), dovendosi altresì verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata. (Nella specie, una società aveva preso in locazione un complesso immobiliare con imponenti canoni e notevoli costi di ristrutturazione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rilevato l'assenza di riscontro sulla congruenza dell'operazione rispetto agli scopi sociali, tanto più che l'obbiettiva sproporzione - e antieconomicità - tra l'operazione commerciale e i proventi astrattamente realizzabili costituiva elemento, utilmente valutabile dall'amministrazione fiscale, per escludere l'esistenza giuridica della società).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)