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Sez. 1 - , Sentenza n. 4910 del 27/02/2017 (Rv. 644314 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO | Mancata indicazione del prenditore - Validità del titolo come assegno al portatore - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione - Possesso del titolo - Violazione della normativa antiusura (applicabile "ratione temporis") - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644314-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore per cui, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art. 1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine. Né rileva il fatto che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, nel testo applicabile "ratione temporis", gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni dovessero recare l'indicazione del nome del prenditore: la violazione di detta disposizione comportava, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5 d.l. n. 143 cit.) senza, tuttavia, incidere sull’efficacia del titolo emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2003, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 5, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)