Sez. 3 - , Sentenza n. 31879 del 06/12/2019 (Rv. 656503 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO | Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Valenza dell'assegno quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. - Condizioni - "Traditio" e "intentio" del girante - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO
In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, né l'assegno può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la quale richiede la certezza del destinatario del titolo, non desumibile dalla mera apposizione della firma del prenditore nella cd. "girata in bianco"; ne consegue che, al fine di fondare l'azione causale, il giratario che invochi la "girata in bianco" è tenuto a fornire la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dall'assegno (cd. "intentio"), generalmente individuabile nella materiale "traditio" (o in altra modalità di trasmissione del titolo), purché questa sia coerente con la suddetta intenzione e non viziata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel riconoscere ad assegni girati "in bianco" la valenza di promesse di pagamento ex art. 1988 c.c., aveva omesso di considerare che la consegna dei titoli dal girante al giratario era avvenuta per effetto di violenza e/o minaccia, commessa da quest'ultimo ai danni del primo e accertata con sentenza penale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)