Sez. 3, Sentenza n. 721 del 03/03/1976 (Rv. 379371 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - INDENNITA EX LEGGE N 11 DEL 1971 - APPLICABILITA - LIMITI - AFFITTO ESTINTO ANTERIORMENTE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITA PER I) - INDENNITA EX LEGGE N 11 DEL 1971 - APPLICABILITA - LIMITI - AFFITTO ESTINTO ANTERIORMENTE.*
L'art 15 della legge 11 febbraio 1971, n 11, il quale sancisce il diritto dell'affittuario di un fondo rustico ad un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo e comunque eseguiti prima della entrata in vigore della legge, stabilendo altresi che all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie, non si applica al caso in cui con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore della cennata legge sia stato irrevocabilmente accertato che il rapporto di affitto si era gia estinto, non sussistendo i presupposti per l'applicabilita della proroga legale; e cio anche nel caso in cui l'affittuario sia rimasto nella detenzione di fatto dell'immobile.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)