Sez. 3, Sentenza n. 1263 del 18/02/1983 (Rv. 426045 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 15 LEGGE N. 11 DEL 1971 - APPLICAZIONE - CRITERI - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 15 LEGGE N. 11 DEL 1971 - APPLICAZIONE - CRITERI - LIMITI.*
L'art. 15 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 in forza del quale lo affittuario di fondo rustico ha diritto ad un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo e comunque eseguiti prima della entrata in vigore della legge stessa - non trova applicazione per i rapporti già estinti con sentenza passata in giudicato prima della entrata in vigore della citata legge, ancorché l'affittuario sia rimasto nella detenzione di fatto del fondo. (Conf 721/76, mass n 379371).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)