Sez. 3, Sentenza n. 5286 del 26/10/1985 (Rv. 442550 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RISOLUZIONE IN DATA ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971 N. 11 - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - MIGLIORAMENTI EFFETTUATI DALL'AFFITTUARIO - REGIME.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RISOLUZIONE IN DATA ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971 N. 11 - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - MIGLIORAMENTI EFFETTUATI DALL'AFFITTUARIO - REGIME.*
Ove un rapporto di affittanza agraria sia stato dichiarato risolto ad una data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 e la pronuncia sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, gli eventuali miglioramenti effettuati dall'affittuario non ricadono né nella disciplina dettata dall'art. 15 della legge n. 11 cit. Giacché tale norma - pur riguardando anche i miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge medesima - presuppone che a tale data il rapporto sia ancora giuridicamente in vita, né nella disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 203 cit. Giacché l'espresso disposto del successivo art. 53 - nell'estendere l'applicabilità della legge ai rapporti comunque in corso ha posto il limite invalicabile costituito dalla definizione del rapporto con sentenza passata in giudicato o con una transazione stipulata in conformità con la previsione dell'art. 23 della legge n. 11 cit. Oppure dalla pronuncia di una sentenza già esecutiva. In tale ipotesi quindi trova applicazione il disposto degli artt. 1633 e 1651 cod. civ. nel testo precedente la legge n. 11 cit.. (V 4059/85, mass n 441582; (V 1263/83, mass n 426045; (V 1815/76, mass n 350599; (V 721/76, mass n 379371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)