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Sez. L, Sentenza n. 8143 del 14/06/2000 (Rv. 537610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Recesso per mancato superamento della prova - Motivazione - Regole ex art. 2 legge n. 604 del 1966 sulla richiesta dei motivi - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Alla motivazione del licenziamento del lavoratore invalido (assunto come tale a norma della legge n. 482 del 1968), intimato durante o al termine del periodo di prova, e fondato su una valutazione negativa circa l'esito della prova stessa, non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (novellato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990) in materia di richiesta dei motivi. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva dichiarato nullo il licenziamento perché in realtà mai motivato dal datore di lavoro, e il riportato principio di diritto è stato enunciato dalla S.C. nel rigettare il ricorso del datore di lavoro quanto alla parte diretta all'affermazione che la mancata richiesta dei motivi da parte del lavoratore era preclusiva della contestazione in giudizio della legittimità del licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)