Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1521 del 21/01/2019 (Rv. 652278 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Domanda proposta durante la pendenza del processo presupposto - Valutazione della ragionevole durata - Criteri - Ulteriore ritardo prevedibile - Rilevanza - Limiti e condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, e non anche l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda, a meno che tale ulteriore durata, già verificatasi durante il procedimento per equa riparazione, non denoti una protrazione della medesima violazione e sia stata oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)