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Sez. 2, Sentenza n. 38149 del 18/06/2015 Ud. (dep. 21/09/2015) Rv. 264973 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Ufficiale di polizia giudiziaria - Divieto di testimonianza indiretta - Oggetto - Stati d'animo del soggetto osservato - Operatività del divieto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264973-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria riguarda solo le dichiarazioni rese da persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni; ne deriva che è utilizzabile la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su dati di fatto direttamente percepiti dall'agente, tra i quali devono ritenersi inclusi anche gli stati emotivi delle persone osservate. (Fattispecie relativa alla deposizione di un ufficiale di P.G. concernente un intervento effettuato presso l'abitazione di uno degli imputati, a seguito della segnalazione di una lite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)