Sez. 1, Sentenza n. 41090 del 04/07/2012 Ud. (dep. 22/10/2012) Rv. 253374 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per ufficiali e agenti di P.G. - Deroghe - Altri casi di cui all'art. 195, comma quarto, ultima parte, cod. proc. pen. - Individuazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità . (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza di un agente di polizia su quanto riferitogli, nella quasi immediatezza del fatto, da un soggetto ferito in un agguato, prima di essere trasportato in ospedale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)