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Sez. 2, Sentenza n. 1319 del 14/04/1976 (Rv. 380004 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - FUNZIONE - AMMISSIONE - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380004-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) - FUNZIONE - AMMISSIONE - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interrogatorio libero delle parti a differenza dall'interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della parte cui e deferito, non costituisce mezzo di prova, ma ha la funzione di fornire semplici chiarimenti e precisazioni sui fatti di causa, per trarne presunzioni semplici ovvero per corroborare le prove gia acquisite al processo o per disattenderle. La sua disposizione rientra tra le facolta discrezionali che il giudice di merito puo esercitare in qualunque stato e grado del processo e che non possono formare oggetto di censura in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)